Diversi Uffici Scolastici hanno di recente comunicato alle scuole paritarie del territorio l'avvio di verifiche circa l'applicazione della normativa in materia di trasparenza ex d.lgs. 33/2013. Con la deliberazione n. 617 del 26/6/2019 l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) era intervenuta in merito al problema della applicabilità alle scuole private paritarie delle norme vigenti in materia di prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012) e trasparenza (d.lgs. n. 33/2013). 

Il Centro Servizi, alla luce di tale pronuncia ANAC, aveva allora predisposto una Circolare, riportata nuovamente tra gli allegati (all.1), insieme alla delibera stessa. 

L'ANAC, con la delibera n. 617/2019, aveva precisato che: 

- le scuole paritarie non sono tenute ad applicare le norme vigenti in materia di prevenzione della corruzione (ex legge n. 190/2012); 

- le scuole paritarie, con un bilancio superiore ai 500.000,00 euro, sono tenute ad applicare le norme vigenti in materia di trasparenza (ex d.lgs. n. 33/2013), "limitatamente alla attività di pubblico interesse" svolta (cioè all'attività scolastica paritaria).

Il d.lgs. n. 33/2013 detta la ''disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

All'art.2 bis di tale norma viene precisato l'ambito soggettivo di applicazione della stessa (pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, ordini professionali, società ed enti in controllo pubblico...). 

Il comma 3 dell'art. 2 bis del d.lgs. n. 33/2013 prevede che "la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unioneeuropea alle società in partecipazione pubblica (...) e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".

Secondo l'ANAC "non vi è dubbio che l'attività degli Istituti paritari, che attiene alla disciplina della istruzione, della formazione e della cultura, rientri nel concetto di attività di pubblico interesse, cosÏ come definita nella delibera 1134 /2017 alla lett. b) del ß 2.4" per cui, "ove il bilancio sia superiore ai 500.000,00 euro, agli istituti paritari si applica la disciplina della trasparenza". 

Secondo ANAC pertanto gli enti che gestiscono scuole private paritarie rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 bis comma 3 del d.lgs. n. 33/2013 e, qualora l'attività scolastica abbia un bilancio superiore ai limiti indicati, "a tali enti... si applicano le medesime disposizioni in materia di trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, limitatamente alla attività di pubblico interesse".

Le disposizioni sulla trasparenza si applicano limitatamente alla attività di pubblico interesse svolta dagli enti privati gestori di scuole paritarie. 

La delibera ANAC n. 1134/2017 all'allegato 1 prevede I'"elenco degli obblighi di pubblicazione" (nell'area amministrazione/società trasparente del sito istituzionale), distinguendo tra le varie categorie di soggetti tenuti ad applicare le norme in materia di trasparenza. 

Gli enti gestori di scuole paritarie sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti in tale elenco per la categoria "enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis comma 3 d.lgs. n. 33/2013" (limitatamente alla attività scolastica). 

Come precisato dall'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, "al fine di evitare eventuali duplicazioni la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti". 

Gli enti gestori di scuole paritarie (con bilanci superiori a 500.000,00 euro) sono pertanto tenuti a prevedere nel sito istituzionale una apposita sezione (denominata "scuola trasparente" o altro) nella quale pubblicare (a mero titolo esemplificativo) i seguenti documenti:

- PTOF; 

- Regolamenti scolastici; 

- Bilanci scuola; 

- Contributi pubblici ricevuti, se enti diversi da società...; 

- Modulistica per l'accesso civico e nominativo del responsabile (con mail di contatto). 

Sul tema dell'"accesso civico" ci riserviamo di proporre un apposito momento formativo.

In conclusione due precisazioni: 

- le scuole paritarie, gestite da enti diversi dalle società, sono tenute a pubblicare sul proprio sito le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti in virtù dell'art. 1 commi 125-129 della legge 124/2017 (suggeriamo di pubblicare tali informazioni nella sezione trasparenza del sito); 

- gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 28 d.l. n. 73/2021 e relativi ai dati su organizzazione, personale, incarichi, beni immobili... non sono più vigenti essendo relativi "solo" ai contributi (COVID) oggetto di tale norma. 

 

Per il Centro Servizi 

Avv. Marco Masi