La Fondazione Opere Educative Collegio della Guastalla ha adottato il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24, in cui sono disciplinati i termini e le competenze per la gestione delle segnalazioni.
Le segnalazioni possono riguardare:
1. Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
2. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
3. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori oggetto di tutela secondo il d.lgs. 24/2023.
L’Ente ha attribuito la gestione delle Segnalazioni alla Funzione Whistleblowing, costituita da un soggetto interno autonomo dedicato, specificatamente formato al riguardo, individuato nel Segretario Generale dell’Ente medesimo.
Le modalità di presentazione delle segnalazioni di violazioni sono le seguenti:
Canale scritto (i)
tramite lettera cartacea in busta chiusa indirizzata a: Funzione Whistleblowing della Fondazione Opere Educative Collegio della Guastalla – viale Lombardia n. 180, 20900, Monza (MB), che all’esterno rechi la dicitura “NON APRIRE - RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING”.
Canale orale (ii)
tramite registrazione di messaggio vocale sulla segreteria telefonica del numero di telefono affidato alla Funzione Whistleblowing al seguente recapito 335-6598779, ovvero a quello diverso opportunamente pubblicizzato.
Solo se richiesto dal Segnalante, è possibile richiedere un incontro diretto (iii) fissato entro un termine ragionevole dalla Funzione Whistleblowing.
IL SEGNALANTE DOVRA’ INDICARE UN RECAPITO PER EVENTUALI SUCCESSIVI CONTATTI DA PARTE DELLA FUNZIONE WHISTLEBLOWING.
SI RICORDA AI SEGNALANTI CHE NON POSSONO ESSERE SEGNALATE:
1. le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività (maladministration);
2. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
3. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023;
4.le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all’occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.
La Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione della tipologia della violazione, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti, facendo emergere quanto più possibile:
- Ia tipologia di violazione segnalata;
-la lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità;
- le ragioni connesse al contesto lavorativo del segnalante.
Infatti, le violazioni segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del CONTESTO LAVORATIVO.